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Ricongiungimento familiare

cos'è

Cos'è

Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari è riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di:

  • permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno );
  • o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per:
    • motivi di lavoro subordinato;
    • lavoro autonomo;
    • per asilo (ai titolari di protezione internazionale, quindi con pds per asilo politico e per protezione sussidiaria);
    • per studio;
    • per motivi religiosi;
    • per motivi familiari;
    • ricerca scientifica indipendentemente dalla durata del titolo di soggiorno;
    • Carta Blu UE, indipendentemente dalla durata del titolo di soggiorno.

La ricevuta del permesso di soggiorno

Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza completa della documentazione prescritta, può presentare la domanda di ricongiungimento familiare ed ottenere il relativo nulla-osta al ricongiungimento.

 

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

 

Il servizio è gratuito

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CHI NE HA DIRITTO

Il ricongiungimento familiare è escluso

  • quando il soggiornante chiede il riconoscimento della Protezione Internazionale e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
  • per gli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea (per i cittadini Ucraini sono previste alcune deroghe) ovvero delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali e per i titolari del permesso di soggiorno per calamità.

La norma che escludeva dal ricongiungimento familiare i titolari di permesso di soggiorno rilasciati per effetto dell’applicazione di convenzioni internazionali (ex motivi umanitari, oggi protezione speciale) è stata abrogata.

 

Familiari stranieri per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento

  1. a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; il diritto al ricongiungimento familiare si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente;
  2. b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati;
  3. c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  4. d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Il diritto al ricongiungimento familiare si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente. Pertanto sarà possibile richiedere il nulla al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente purché maggiorenne e non legalmente separato.

 

I requisiti oggettivi

Per richiedere il rilascio del Nulla-Osta al ricongiungimento familiare, il cittadino straniero deve disporre:

  1. di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
  2. di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
  3. di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultra sessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

I titolari della Protezione Internazionale

Si prescinde dal possesso di un reddito, di un alloggio e dell’assicurazione sanitaria se il richiedente il ricongiungimento familiare è un beneficiario di protezione internazionale (titolari dello status di rifugiato/asilo o dello status di protezione sussidiaria).

 

Il Nulla–Osta e il visto per ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero è tenuto a richiedere allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) il Nulla-Osta all’ingresso in Italia del familiare.

Il Nulla-Osta al ricongiungimento familiare è rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI) entro 90 giorni dalla richiesta.

Di solito, il SUI invia telematicamente il Nulla-Osta alla rappresentanza diplomatica italiana con sede all’estero e consegna al cittadino straniero richiedente, la comunicazione dell’avvenuto rilascio dello stesso. Il nulla osta deve essere utilizzato entro sei mesi dal rilascio.

La rappresentanza diplomatica italiana all’estero rilascerà il visto di ingresso al familiare dopo aver verificato il rapporto di parentela e gli altri requisiti previsti dalla normativa.

 

Familiari stranieri di cittadini italiani e dell’Ue

Per i familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia non è previsto il rilascio del Nulla-Osta sopra riportato. Sono previste procedure semplificate per il rilascio del visto di ingresso ai familiari interessati.

 

Minore rifugiato

Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

Ricongiungimento al figlio minore

È consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito, etc.

 

La coesione familiare

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

  • agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in Italia che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
  • al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia; in tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari; la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare; qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
  • al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia; in tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.