Ricongiungimento familiare

Cos'è
Il ricongiungimento familiare è la realizzazione del diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare. Questo è riconosciuto agli stranieri titolari di:
- Permesso di soggiorno, cittadinanza UE, permesso di soggiorno per lungosoggiornanti.
- Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo non occasionale, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica di qualsiasi durata, carta blu UE di qualsiasi durata, attesa cittadinanza.
Il ricongiungimento è escluso:
- Quando il soggiornante chiede il riconoscimento della protezione internazionale e la domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva.
- Se il richiedente è destinatario delle misure di protezione temporanea.
Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.
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Il servizio è gratuito

CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto al ricongiungimento familiare con il cittadino straniero soggiornante in italia i familiari stranieri:
- Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.
- Figli minori o equiparati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualore esistente, abbia dato il suo consenso.
- Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Se il rifugiato è un minore non accompagnato è consentito l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado.
Requisiti oggettivi dello straniero richiedente
I requisiti oggettivi richiesti sono:
- La disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
- Disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
- Disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrassessantacinquenne o della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.
Si prescinde dal possesso di un reddito, di un alloggio e dell’assicurazione sanitaria se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale.