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Permesso di soggiorno

cos'è

Cos'è

Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Questore della provincia in cui la persona si trova, che consente alla persona straniera di soggiornare regolarmente in Italia.

Il termine di rilascio è di 60 giorni.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico secondo norme anticontraffazione e su modello definito in ambito europeo. Dal 28 ottobre 2008 i permessi in formato elettronico riportano anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.

Non hanno formato elettronico ma cartaceo anticontraffazione i permessi di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni, rilasciati per motivi di giustizia, richiesta status apolide, cure mediche, minore età, attesa adozione di minore di anni 14 e nei casi in cui non si può procedere a rilievo delle impronte.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Il servizio è gratuito

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CHI NE HA DIRITTO

Il motivo e la durata del soggiorno corrispondono, come regola generale, al visto/motivo di ingresso.

Può tuttavia essere rilasciato senza corrispondenza ad un visto di ingresso nei seguenti casi:

  • Richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria; acquisto cittadinanza o dello status di apolide; motivi di giustizia.
  • Motivi umanitari.
  • Per assistenza minore, per integrazione del minore, per minore eta’, per affidamento.
  • Per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo grado conviventi di cittadino italiano.
  • Per cure mediche/salute: donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede; persona inespellibile per bisogno di cure.
Durata

La durata del permesso di soggiorno è generalmente quella prevista dal visto di ingresso e non può superare:

 

  • Per  soggiorni fino a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio, per i quali  è sufficiente la dichiarazione resa all’Autorità di frontiera o al Questore, il soggiorno può durare per il periodo indicato nel visto o comunque per periodo non superiore a 90 giorni.
  • Per studio: non può essere  “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto. Il permesso puo’ essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.