Permesso di soggiorno

Cos'è
Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Questore della provincia in cui la persona si trova, che consente alla persona straniera di soggiornare regolarmente in Italia.
Il termine di rilascio è di 60 giorni.
Il permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico secondo norme anticontraffazione e su modello definito in ambito europeo. Dal 28 ottobre 2008 i permessi in formato elettronico riportano anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.
Non hanno formato elettronico ma cartaceo anticontraffazione i permessi di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni, rilasciati per motivi di giustizia, richiesta status apolide, cure mediche, minore età, attesa adozione di minore di anni 14 e nei casi in cui non si può procedere a rilievo delle impronte.
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CHI NE HA DIRITTO
Il motivo e la durata del soggiorno corrispondono, come regola generale, al visto/motivo di ingresso.
Può tuttavia essere rilasciato senza corrispondenza ad un visto di ingresso nei seguenti casi:
- Richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria; acquisto cittadinanza o dello status di apolide; motivi di giustizia.
- Motivi umanitari.
- Per assistenza minore, per integrazione del minore, per minore eta’, per affidamento.
- Per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo grado conviventi di cittadino italiano.
- Per cure mediche/salute: donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede; persona inespellibile per bisogno di cure.
Durata
La durata del permesso di soggiorno è generalmente quella prevista dal visto di ingresso e non può superare:
- Per soggiorni fino a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio, per i quali è sufficiente la dichiarazione resa all’Autorità di frontiera o al Questore, il soggiorno può durare per il periodo indicato nel visto o comunque per periodo non superiore a 90 giorni.
- Per studio: non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto. Il permesso puo’ essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.