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Domanda di partecipazione al test d’italiano

cos'è

Cos'è

Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il cittadino straniero deve dimostrare di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana A2, verificato attraverso il superamento di un apposito test. Tale requisito deve essere dimostrato anche dai familiari che richiedono il medesimo documento.

Il cittadino straniero è tenuto a presentare la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla Prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente, utilizzando il “portale servizi” del Ministero dell’Interno oppure rivolgendosi alle nostre sedi territoriali. In caso di mancato superamento del test, il cittadino straniero potrà presentare una nuova richiesta dopo 90 giorni.

Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o handicap allega alla domanda di prenotazione, la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla documentazione richiesta di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Il servizio è gratuito

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QUANDO IL TEST NON E' PREVISTO

Non sono tenuti a tale adempimento:

  • i figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
  • il cittadino straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

Lo svolgimento del test non è previsto per i cittadini stranieri:

  • in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello non inferiore al livello A2;
  • che frequentano un corso di lingua italiana presso i CPIA e che hanno conseguito un titolo che attesta il livello di conoscenza non inferiore al livello A2;
  • che hanno ottenuto nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione, il riconoscimento del livello di conoscenza non inferiore al livello A2;
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione;
  • che frequentano un corso di studi presso una Università statale o legalmente riconosciuta o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
  • che sono entrati in Italia per svolgere talune attività indicate all’art. 27 comma 1 lettere a), c), d), q) TUI (dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari, traduttori e interpreti, giornalisti).

Non è richiesto il superamento del test di conoscenza della lingua italiana:

  • nel caso di richiesta del permesso di soggiorno Ue rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • per il cittadino straniero titolare della protezione internazionale (attenzione: per i suoi familiari invece, è richiesto il test di lingua italiana).