Permesso di soggiorno UE – SLP

Cos'è
Il permesso di soggiorno UE – SLP (per soggiornanti di lungo periodo) è il titolo di soggiorno che ha sostituito la Carta di Soggiorno, abrogata nel 2007. È valido a tempo indeterminato.
Il titolare del permesso per lungosoggiornanti può:
- Fare ingresso e circolare liberamente sul territorio nazionale in esenzione di visto.
- Svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma (salvo quelle che la legge espressamente vieta).
- Usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, sanitarie e scolastiche.
- Partecipare alla vita pubblica locale con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Il permesso di soggiorno Ue per lungosoggiornanti può essere revocato:
- Se è stato acquisito fraudolentemente.
- In caso di espulsione.
- In caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi.
- In caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’UE.
- In caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale riporta la dicitura protezione internazionale riconosciuta dall’Italia.
Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.
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Il servizio è gratuito

CHI NE HA DIRITTO
Ha diritto al permesso di soggiorno Ue – SLP lo straniero:
- In possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità.
- Che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
- Nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito minimo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della meta’ dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’ inferiore agli anni quattordici e’ richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
- Di un alloggio idoneo che rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Asl.
- Che abbia superato il test di conoscenza della lingua italiana (livello A2).
La norma non si applica agli stranieri che:
- Soggiornano per motivi di studio o formazione professionale.
- Soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o sono in attesa di una decisione su tale richiesta.
- Hanno chiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa della decisione.
- Sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.
I cittadini stranieri titolari della protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) e i loro familiari possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti a condizioni più favorevoli.
Non sono tenuti a presentare la documentazione attestante la disponibiltà di un alloggio idoneo e non devono sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana.
Calcolo dei 5 anni
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del soggiorno quinquennale e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute o da altri gravi e comprovati motivi.
Ai fini del calcolo del periodo dei 5 anni si computano i periodi di soggiorno con titolo di soggiorno rilasciato:
- Per motivi di studio o formazione professionale.
- Per protezione temporanea.
- Per motivi umanitari.
- Per richiesta protezione internazionale.
Non si computano invece i periodi di soggiorno di breve durata.
Per i titolari della protezione internazionale i 5 anni si calcolano a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.