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Permesso di soggiorno UE – SLP

cos'è

Cos'è

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (pds-Ue-slp) ha sostituito la CARTA DI SOGGIORNO abrogata nel 2007.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:

  • attesta il riconoscimento permanente dello status di lungo soggiornante;
  • costituisce documento di identificazione personale;
  • il “documento fisico” è valido per 10 anni, per i minori la validità è di 5 anni; alla scadenza, esso è rinnovato automaticamente presentando la relativa domanda corredata di nuove.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della Legge 238/2021 (1.02.2022) non è più valido per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale nella rubrica «annotazioni», riporta la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Il servizio è gratuito

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CONDIZIONI PER IL RILASCIO

Il cittadino straniero può richiedere il pds-Ue-slp se:

  • in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  • dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente riproporzionato in base alla composizione del nucleo familiare;
  • dispone di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio; allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari non è richiesta la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, sebbene per loro resti la necessità di indicare un luogo di residenza.

E’ necessario inoltre, che il cittadino straniero superi un TEST di conoscenza della Lingua Italiana di livello A2,  salvo alcuni casi di esenzione (vedi oltre).

Non possono richiedere il pds-Ue-slp, i cittadini stranieri che:

  1. soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
  2. soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche e nei casi di cui agli articoli 18 (casi speciali), 18-bis (casi speciali), 20-bis (calamita’), 22, comma 12-quater (casi speciali), 42-bis tui (permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile) e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  3. hanno chiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
  4. sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
  5. godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

 

IL TEST DI ITALIANO

Salvo che ricorrano casi di esenzione, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo.

NON è richiesto il superamento del Test:

  • allo straniero titolare di protezione internazionale (attenzione: per i suoi familiari invece, il test di lingua italiana è previsto);
  • nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia di consultare il capitolo “Test di lingua italiana per il permesso di soggiorno di lungo periodo”.

 

COME SI CALCOLANO I 5 ANNI

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del soggiorno quinquennale e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

Ai fini del calcolo dei 5 anni di soggiorno, sono da considerare i periodi in cui il cittadino straniero è stato in possesso del titolo di soggiorno rilasciato:

  • per motivi di studio o formazione professionale;
  • per protezione temporanea, per cure mediche e nei casi di cui agli articoli 18 (casi speciali), 18-bis (casi speciali), 20-bis (calamita’), 22, comma 12-quater (casi speciali), 42-bis tui (permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile) e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (protezione speciale), ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  • per “richiesta protezione internazionale”.

Non si computano invece, i periodi di soggiorno di breve durata e quelli previsti quando il cittadino straniero gode di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche.

Per i titolari della protezione internazionale, i 5 anni si calcolano a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione stessa è stata riconosciuta.

 

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

 

DIRITTI RICONOSCIUTI AI TITOLARI DEL PDS-UE-SLP

Il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:

  • fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
  • svolgere nel territorio dello Stato ogni attività  lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;
  • usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
  • partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.