Cittadinanza
Cos'è
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili, dei diritti politici e dei diritti sociali.
In Italia, la cittadinanza è concessa al cittadino straniero attraverso un atto amministrativo discrezionale adottato dopo la verifica dei requisiti previsti dalla legge e dai relativi regolamenti attuativi.
La cittadinanza può essere acquisita per nascita, per naturalizzazione e per beneficio di legge.
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CHI NE HA DIRITTO
La cittadinanza per nascita
È cittadino per nascita:
- il/la figlio/a di padre o di madre cittadini italiani;
- chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,
- il/la figlio/a che non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Acquisisce la cittadinanza italiana il/la figlio/a di ignoti trovato/a nel territorio della Repubblica, se non viene dimostrata il possesso di altra cittadinanza.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
Ai figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana è riconosciuta la cittadinanza italiana se convivono con l’interessato al momento dell’acquisto/riacquisto.
La cittadinanza per residenza (naturalizzazione)
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica:
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; sono equiparati a questi ultimi, i figli di genitori naturalizzati cittadini italiani;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza per matrimonio
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando,
- dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,
- oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero,
- e qualora, al momento dell’adozione del decreto di conferimento, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
I termini predetti sono ridotti della metà (rispettivamente a 12 e a 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Tale diritto è riconosciuto alle medesime condizioni sopra citate, al cittadino o alla cittadina straniera unito/a civilmente con cittadino/a italiano/a.
La cittadinanza per beneficio di legge
Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
- se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
La cittadinanza per chi nasce in Italia: la dichiarazione di volontà
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
All’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
Nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti a comunicare all’interessato, presso la residenza che risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, la dichiarazione di volontà può essere presentata oltre la predetta scadenza.
La dichiarazione di volontà è resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, fornendo i seguenti documenti:
- l’atto di nascita;
- la documentazione relativa alla residenza.
La certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello B1
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 (matrimonio) e 9 (residenza) della Legge n. 91/1992 è subordinata alla dimostrazione da parte dell’interessato, della conoscenza della lingua italiana, per un livello non inferiore al B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
All’atto della presentazione dell’istanza, i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Gli Enti certificatori riconosciuti sono:
- Università degli studi di Roma Tre;
- Università per stranieri di Perugia;
- Università per stranieri di Siena;
- Società Dante Alighieri;
- Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
Sono esonerati i cittadini stranieri che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Attenzione: i titoli di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con la dicitura “CE” sono da considerarsi assimilati ai permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Termini di definizione dei procedimenti di cittadinanza
Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020, il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 (cittadinanza per matrimonio) e 9 (cittadinanza per residenza) della Legge n. 91/1992 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei dalla data di presentazione della domanda (art. 9-ter Legge n. 91/1992).
Per le istanze presentate prima di tale data, il termine di definizione del procedimento è di 48 mesi.