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Permesso di soggiorno

cos'è

Cos'è

Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Questore della provincia in cui il cittadino straniero dimora che consente allo stesso di soggiornare regolarmente in Italia.

Il permesso di soggiorno è rilasciato in formato elettronico, nel caso in cui lo straniero sia autorizzato a soggiornare oltre 90 giorni. Per periodi inferiori a 3 mesi ovvero quando il motivo del soggiorno è per motivi di giustizia, richiesta asilo, richiesta riconoscimento status di apolidia, cure mediche, minore età, attesa adozione (di minore con età inferiore a 14 anni), il permesso è rilasciato in formato cartaceo.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Il servizio è gratuito

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RILASCIO - DURATA - RINNOVO

RILASCIO

Per i cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia per periodi di soggiorno di breve durata (max 90gg) per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio, in determinate situazioni, la normativa prevede l’obbligo della dichiarazione di presenza da rendere all’ingresso in Italia o presso la Questura.

Il cittadino straniero munito di passaporto e di visto di ingresso – salvo i casi di esenzione – è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia alla QUESTURA del luogo dove dimorerà.

Tale richiesta deve essere presentata allo SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE presso la Prefettura del luogo in cui dimorerà il cittadino straniero, in caso di ricongiungimento familiare, di ingresso per lavoro subordinato e di lavoro subordinato stagionale. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (anche di tipo stagionale) è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno presso lo SUI.

Il permesso di soggiorno è rilasciato per il motivo indicato nel visto d’ingresso. Tuttavia, alcune tipologie di permesso sono rilasciate indipendentemente dal possesso di un visto di ingresso: per richiesta asilo, per asilo politico, protezione sussidiaria, assistenza minore, per salute alle donne in gravidanza etc…

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).

Per alcune tipologie di permesso, le richieste di rilascio e di rinnovo devono essere presentate agli uffici postali espressamente abilitati, utilizzando appositi Kit. Per altre invece, è necessario rivolgersi alla Questura competente in base al luogo di dimora del cittadino straniero. In questi casi è bene rivolgersi alle nostre sedi che potranno assistere gli interessati nella compilazione e nell’invio delle domande.

Per il rilascio, il rinnovo, la conversione, il duplicato o l’aggiornamento del permesso di soggiorno, il cittadino straniero dovrà sostenere – quando previsti – il costo della marca da bollo da 16,00 Euro, della spedizione della busta con il kit (€ 30,00), del permesso in formato elettronico (€ 30,46), e il versamento dell’«ulteriore contributo» che va da 40,00 a 100,00 €, a seconda del motivo del titolo di soggiorno in questione.

DURATA

Generalmente, la durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi differenti dal lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso.

La durata non può comunque essere:

  • superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo (vedi dichiarazione di presenza);
  • inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto;
  • La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
    • in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
    • in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
    • in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare non possono avere validità superiore a due anni. Ciascun rinnovo di tali permessi non può superare la durata di tre anni. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo.

RINNOVO

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.

E’ prevista l’espulsione amministrativa decorsi 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato chiesto il rinnovo.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo:

  • 40,00 € per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • 50,00 € per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • 100,00 € per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per  i  dirigenti  e  i  lavoratori specializzati richiedenti il permesso di  soggiorno  ai  sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del Testo Unico Immigrazione.

Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato quando risulta che il cittadino straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.