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Indennità di disoccupazione per lavoratori frontalieri

cos'è

Cos'è

5I lavoratori frontalieri, in caso di licenziamento, possono usufruire dell’indennità di disoccupazione NASpI.

La NASpI è l’indennità di disoccupazione mensile pagata dall’Inps a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato o precari della pubblica amministrazione che hanno perso involontariamente l’occupazione a seguito di licenziamento, scadenza del contratto o che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.

Il periodo di erogazione della Naspi viene calcolato in base alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni e la durata massima è di 2 anni.

L’assegno mensile NASpI è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni percepita dal lavoratore. Questo importo viene decurtato del 3% mensile a partire dal 6° mese di percezione oppure dal 8° mese se il lavoratore all’atto della domanda ha compiuto almeno 55 anni d’età.

L’importo massimo spettante è definito, per l’anno 2024, in 1.550,42 € lordi al mese.

Il lavoratore ha 68 giorni di tempo dal licenziamento per l’invio della domanda telematica ma per non lasciare periodi non coperti dalla contribuzione consigliamo di inviare la domanda entro 8 giorni dal licenziamento.

Durante il periodo di fruizione della NASpI viene riconosciuta la contribuzione figurativa utile per il pensionamento.

Il servizio è gratuito 

SCADENZA

68 giorni dal licenziamento

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CHI NE HA DIRITTO

Per avere diritto alla NASpI sono necessarie 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è concessa è concessa a seguito di:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e giustificato motivo soggettivo.
  • Licenziamento per giusta causa
  • Scadenza contrattuale.
  • Dimissioni per giusta causa rese dal lavoratore.
  • Dimissioni durante il periodo tutelato dalla maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di vita del figlio).
  • Risoluzione consensualmente del rapporto di lavoro effettuata dinanzi all’INL (solo se il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti).
  • Risoluzione consensualmente del rapporto di lavoro a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad un’altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza e/o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.
  • Risoluzione del rapporto di lavoro con conciliazione agevolata a seguito di offerta economica propostagli dal datore di lavoro.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

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DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE LA PRATICA

Carta d'identità e codice fiscale del richiedente

Carta d'identità e codice fiscale del richiedente

Licenziamento

Lettera di licenziamento
Contratto (se a termine)
Dimissioni per giusta causa

Busta paga

Modello attestante l'attività lavorativa PD U1 (Paesi Convenzionati)

Attestazione retribuzioni estere

IBAN del richiedente

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