Indennità di frequenza INPS: requisiti, importo e compimento dei 18 anni

L’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno dei minori con disabilità. Si tratta di un aiuto mensile per favorire l’inserimento scolastico e sociale dei bambini che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Questa prestazione economica spetta ai minori di 18 anni con diagnosi di ipoacusia o con limitazioni nelle attività quotidiane e nell’apprendimento. La misura si inserisce nel quadro delle tutele per l’invalidità civile in affiancamento a misure di sostegno alla famiglia come l’assegno unico.

Se hai la necessità di presentare una nuova domanda per ottenere l’indennità di frequenza per tuo figlio, il Patronato Inca CGIL Lombardia è al tuo fianco per guidarti in ogni passaggio, dalla verifica dei requisiti sino all’invio della pratica all’INPS. Come stabilito dalla legge, questo tipo di consulenza e l’invio telematico della domanda di accompagnamento sono gratuiti.

cos'è

Cos'è l'indennità mensile di frequenza per minori

L’indennità di frequenza è un assegno erogato mensilmente a favore dei minori che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. La frequenza è una prestazione economica di natura assistenziale che non dipende dai contributi versati, ma richiede il riconoscimento medico di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età oppure una perdita uditiva. La misura sostiene economicamente le spese legate alla cura, alla riabilitazione e al percorso didattico dei minori con disabilità. 

L’erogazione del beneficio economico è legata all’effettiva frequenza scolastica o alla partecipazione a percorsi riabilitativi. Questa prestazione economica è erogata per tutta la durata della frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, asili nido o corsi terapeutici. Per la frequenza di scuole pubbliche durante l’anno scolastico ordinario, l’erogazione copre di norma 9 mensilità (da ottobre a giugno). Qualora il minore partecipi a trattamenti terapeutici o frequenza ai corsi anche durante l’estate, l’erogazione può proseguire fino a un massimo di 12 mensilità annuali.

Di seguito vengono riepilogati i parametri fondamentali relativi alla prestazione:

Parametro

Dettaglio e Requisiti

Valore di Riferimento Annuale

Requisito sanitario

Difficoltà persistenti alle funzioni dell’età o ipoacusia grave

Accertamento sanitario tramite commissione medica integrata

Strutture ammesse

Asili nido, scuole pubbliche o private, centri di formazione o centri riabilitativi

Frequenza scolastica o riabilitativa documentata

Limite di reddito

Calcolato sul reddito personale del minore (non si applica l’ISEE familiare)

Entro la soglia per invalidi civili (5.852,21 euro annui)

Importo mensile

Assegno economico corrisposto per la durata dei corsi (da 9 a 12 mensilità)

340,71 euro mensili (soggetto a rivalutazione annuale)

Il servizio è gratuito

SCADENZA

90 giorni dal rilascio da parte del medico curante del certificato medico telematico di invalidità civile

man

Chi ha diritto all'indennità di frequenza e requisiti sanitari

Il diritto all’indennità di frequenza spetta ai minori di 18 anni in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti. Possono ottenere l’indennità di frequenza i cittadini minori italiani, comunitari o stranieri con regolare permesso di soggiorno, a cui sia stata riconosciuta:

  • una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, inclusi disturbi specifici dell’apprendimento (DSA come dislessia, disortografia o discalculia) e deficit di attenzione e iperattività (ADHD) quando determinano una reale limitazione funzionale;
  • una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, per i minori di 18 anni con diagnosi di ipoacusia.

Per avere diritto all’indennità di frequenza, è necessaria la frequenza continua del minore ad asili nido, scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, centri di formazione o addestramento professionale autorizzati, oppure la frequenza a trattamenti terapeutici e riabilitativi presso centri ambulatoriali specializzati nel trattamento terapeutico o riabilitativo, convenzionati o pubblici.

La misura è riconosciuta a condizione che il minore non sia ricoverato in un istituto con carattere di permanenza, con retta interamente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, e che possieda un reddito non superiore ai limiti previsti dalla legge.

Compimento della maggiore età e passaggio ai 18 anni

Al raggiungimento della maggiore età, l’indennità mensile di frequenza cessa automaticamente di essere corrisposta. Prima del compimento dei 18 anni, è necessario presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti agli invalidi civili maggiorenni. Questo passaggio permette il riconoscimento di benefici diversi, come l’assegno mensile di invalidità civile o la pensione di inabilità, a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa accertato. Per i minori titolari di indennità di frequenza che compiono la maggiore età, la legge prevede procedure semplificate per il passaggio alle prestazioni rivolte ai maggiorenni senza ripetere l’accertamento sanitario, purché la domanda sia presentata tempestivamente.

man

I documenti necessari per presentare la domanda

La domanda di indennità di frequenza deve essere presentata in via telematica sul portale dell’INPS. Prima di presentare la domanda, la famiglia deve raccogliere i seguenti documenti:

  • codice fiscale e documento d’identità in corso di validità del minore e del genitore richiedente o tutore;
  • certificato medico introduttivo rilasciato dal pediatra o da un medico certificatore abilitato; 
  • certificato di iscrizione e frequenza scolastica per l’anno di riferimento, o attestato rilasciato dai centri di formazione o addestramento professionale;
  • dichiarazione di frequenza ai corsi terapeutici rilasciata dai centri ambulatoriali specializzati nel trattamento terapeutico;
  • libretto di risparmio nominativo comprensivo delle coordinate bancarie o postali (codice IBAN) per l’accredito dell’importo mensile.

Dopo l’invio telematico del certificato medico da parte del pediatra o del medico convenzionato, la domanda deve essere trasmessa all’INPS entro 90 giorni. L’accertamento sanitario viene svolto dalla commissione medica integrata dell’ASST competente per territorio.

download

Scarica l'elenco dei documenti

cos'è

Domande frequenti e FAQ sulla prestazione

Chi rilascia il certificato medico introduttivo?

Il rilascio del certificato medico introduttivo spetta a un medico abilitato dall’INPS, solitamente il pediatra di libera scelta o uno specialista. Il medico provvede all’invio telematico del certificato e consegna alla famiglia la ricevuta con il codice univoco, che deve essere indicato nella domanda di indennità di frequenza da trasmettere all’INPS entro 90 giorni.

L’indennità di frequenza spetta anche per DSA o ADHD?

Sì, i minori con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA come dislessia, disgrafia, disortografia o discalculia) o ADHD possono ottenere l’indennità di frequenza. La commissione medica valuta se il disturbo comporta una difficoltà persistente a svolgere i compiti propri dell’età scolare tale da giustificare il sostegno economico per terapie e percorsi didattici dedicati.

Per quanti mesi viene pagata l’indennità durante l’anno?

L’indennità di frequenza viene corrisposta di base per i 9 mesi coincidenti con l’anno scolastico, da ottobre a giugno. Se il minore frequenta centri di riabilitazione o corsi terapeutici anche nel periodo estivo (luglio, agosto e settembre), l’erogazione viene estesa fino a 12 mensilità previa presentazione dei relativi attestati di frequenza estiva.

Quale reddito viene considerato per il diritto al beneficio?

Per l’indennità di frequenza si valuta unicamente il reddito personale del minore e non il reddito dei genitori né l’ISEE del nucleo familiare. Trattandosi di reddito proprio del bambino, nella quasi totalità dei casi il requisito economico risulta pienamente rispettato.

L’indennità è compatibile con altre prestazioni economiche?

L’indennità di frequenza è compatibile con l’assegno unico per i figli a carico. Non è invece cumulabile con l’indennità di accompagnamento né con speciali indennità previste per soggetti privi della vista o sordi civili. Nel caso in cui sussistano i requisiti per entrambe le misure, la famiglia ha facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

Fai domanda con il Patronato Inca Lombardia

La presentazione della domanda all’INPS e la corretta allegazione delle certificazioni richiedono precisione e puntualità. I funzionari del Patronato Inca Lombardia sono a tua disposizione per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari e amministrativi e inviare la pratica telematica.

Puoi rivolgerti alle nostre sedi territoriali registrandoti comodamente sulla piattaforma online DigitaCGIL o contattando direttamente i nostri uffici provinciali. I nostri funzionari ti assisteranno con competenza in tutte le fasi necessarie per ottenere l’indennità di frequenza spettante a tuo figlio.