Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che può essere richiesto da entrambi i genitori. Può essere richiesto per i figli biologici, adottati o affidati. In caso di parto gemellare ciascun genitore per ciascun figlio ha diritto ai periodi di congedo parentale previsti.
Si ottiene a domanda. In alternativa al congedo parentale è possibile richiedere il bonus asilo/baby sitting. La normativa riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto al congedo anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto (ad esempio disoccupata o colf/badante). E’ data la possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori.
Dal 2015 esiste anche la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore.
Entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per i primi dodici anni del figlio/a, per un periodo complessivo massimo di 11 mesi secondo questa modulazione:
L’importo dell’indennità di congedo parentale varia a seconda della tipologia di lavoro e dell’età del bambino.
Per i lavoratori dipendenti l’indennizzo avviene secondo queste regole:
Ai fini del computo del reddito individuale si considerano tutti quelli assoggettabili ad IRPEF con esclusione della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a tassazione separata e della stessa indennità per congedo parentale.
A partire dal 1° gennaio 2007 è stato esteso alle lavoratrici parasubordinate il diritto al congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al padre lavoratore in caso di adozione, affidamento o qualora sussista una delle situazioni previste per l’erogazione del congedo di paternità.
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre autonoma e padre lavoratore dipendente) il periodo massimo complessivo da poter usufruire fra i genitori è pari a 10 mesi (3 mesi la madre e 7 mesi massimo il padre).
In caso di parto gemellare ciascun genitore per ciascun figlio ha diritto, indipendentemente quindi dal loro numero, ai periodi di congedo parentali previsti.
Per accedere all’indennità per il congedo parentale è necessario che:
L’indennità giornaliera è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro parasubordinato, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
A partire dal 1° gennaio 2000 è stato esteso alle lavoratrici autonome il diritto al congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. Il trattamento economico è subordinato all’effettiva astensione dall’attività lavorativa e alla presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello cui ha inizio il congedo.
Il padre può fruire del congedo:
L’indennità giornaliera è pari al 30% dell’importo della retribuzione giornaliera convenzionale, da moltiplicare per i giorni indennizzati.
Durante il periodo di percezione dell’indennità è sospeso l’obbligo contributivo:
Prevede una consulenza genitoriale completa attraverso la quale, oltre ad attivare le singole prestazioni, potrai avere la più ampia informazione su tutti i diritti che a livello nazionale e locale sono riconosciuti in relazione all'evento maternità sia durante la gestazione che dopo il parto e fino al compimento del 12° anno del figlio.
Costo per i non iscritti CGIL
Costo per gli iscritti CGIL