Congedo parentale

La nascita di un figlio rappresenta un momento di profondo cambiamento nella vita di una famiglia. Per consentire ai genitori di assistere il bambino nelle sue prime fasi di crescita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali, l’ordinamento italiano prevede specifiche tutele. Tra questi congedi, il congedo parentale è un periodo di astensione volontaria dal lavoro che spetta alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, oltre ad altre categorie. Questa misura si affianca al congedo obbligatorio per garantire la presenza e il supporto della famiglia durante il primo anno di vita del minore.

Il Patronato Inca CGIL Lombardia ti può assistere in ogni fase: dalla verifica dei requisiti, sino all’invio telematico della pratica all’INPS. La pratica è gratuita per gli assistiti iscritti alla CGIL, mentre è previsto un contributo pari a 20 € per gli assistiti non iscritti alla CGIL.

cos'è

Cos'è il congedo parentale?

Questa misura è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che si differenzia dagli altri congedi di maternità e di paternità obbligatori. La fruizione del congedo parentale è concessa ai genitori biologici, adottivi o affidatari, con regole specifiche che variano in base alla tipologia del versamento contributivo del richiedente. Si tratta di un diritto che mira a conciliare la vita professionale con le esigenze di cura dei figli.

Lavoratori dipendenti

Durata del congedo del congedo parentale per i lavoratori dipendenti

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, la durata del congedo parentale per ogni figlio non può superare complessivamente il limite di 10 mesi, elevabile a 11 mesi qualora il padre si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Ciascun genitore può usufruire dei periodi di congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio. I mesi possono essere fruiti in modalità ripartita tra i genitori. Anche i genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale.

Per i lavoratori dipendenti, il congedo parentale può essere fruito da ciascun genitore, anche in modo frazionato, entro i seguenti limiti:

  • Madre lavoratrice: fino a 6 mesi di congedo parentale, dopo il termine del congedo di maternità.
  • Padre lavoratore: fino a 6 mesi di congedo parentale. Il limite individuale sale a 7 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi di congedo.
  • Entrambi i genitori: fino a 10 mesi complessivi, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo.
  • Genitore solo o affidatario esclusivo: fino a 11 mesi di congedo parentale.

Per i lavoratori dipendenti, quanti mesi sono indennizzati?

La durata del congedo parentale non coincide con il periodo coperto dall’indennità economica.

Attualmente:

  • ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore;
  • i genitori hanno inoltre a disposizione altri 3 mesi indennizzati, da ripartire liberamente tra loro.

Nel complesso, possono quindi essere indennizzati fino a 9 mesi di congedo parentale.

Congedo parentale per i lavoratori dipendenti in estrema sintesi

Durata massima del congedo:

  • fino a 6 mesi per ciascun genitore (7 mesi per il padre che utilizza almeno 3 mesi);
  • fino a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori;
  • fino a 11 mesi complessivi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi di congedo;
  • fino a 11 mesi per il genitore solo o affidatario esclusivo.

Periodo indennizzato:

  • 3 mesi per ciascun genitore, non trasferibili;
  • 3 mesi aggiuntivi da suddividere tra i genitori;
  • 9 mesi complessivi indennizzabili.

Indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti

La retribuzione durante il periodo di congedo richiesto è coperta da un’indennità erogata dall’INPS e conguagliata dal datore di lavoro in busta paga, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera del periodo di paga precedente.

Il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo è indennizzabile con questa modalità:

  • I primi tre mesi sono indennizzati all’80% (fruibili entro il sesto anno di vita del bambino).
  • Gli ulteriori sei mesi sino indennizzati al 30%;
  • I restanti periodi fino a 10 o 11 mesi non sono indennizzati, a meno che il reddito individuale del genitore sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

La disciplina del congedo parentale è stata modificata più volte negli ultimi anni. In questa pagina riportiamo la normativa attualmente vigente, aggiornata sulla base delle più recenti indicazioni fornite dall’INPS, senza ripercorrere le modifiche introdotte dalle precedenti disposizioni.

Ecco una tabella riassuntiva delle indennità previste in base all’età del minore:

Nota bene: per gli affidamenti e le adozioni, l’indennità di congedo parentale pari all’80% spetta entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore, ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. In ogni caso, il limite per fruire dei congedi non può superare i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento.

Fruizione del congedo parentale ad ore

Per i lavoratori dipendenti, il congedo parentale può essere fruito anche in modalità oraria. La disciplina può essere regolata dalla contrattazione collettiva (quindi dal contratto di lavoro applicato), che ne definisce modalità di utilizzo, criteri di calcolo della base oraria ed equiparazione tra monte ore e giornata lavorativa.

Anche in assenza di contrattazione, ciascun genitore può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e la fruizione ad ore. In questo caso, il congedo orario è utilizzabile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente all’inizio del congedo.

Ad esempio, se nel mese precedente il lavoratore aveva lavorato mediamente per 8 ore al giorno, il congedo parentale a ore potrà essere fruito per 4 ore al giorno.

Se invece l’orario medio giornaliero era di 6 ore, il congedo a ore sarà fruibile per 3 ore al giorno.

La richiesta va presentata con un preavviso di due giorni.

Lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata

Il diritto al congedo parentale spetta a diverse categorie di lavoratori, tra cui gli autonomi (artigiani, commercianti) e gli iscritti alla Gestione Separata. Il congedo parentale spetta anche ai liberi professionisti: in questo caso non devi fare la domanda all’INPS ma devi rivolgerti direttamente alla tua Cassa professionale.

Congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata

Se entrambi i genitori sono iscritti alla Gestione Separata INPS, il congedo parentale è riconosciuto con le seguenti modalità:

  • 3 mesi di congedo indennizzato spettano a ciascun genitore e non possono essere trasferiti all’altro;
  • sono inoltre previsti 3 mesi aggiuntivi indennizzati, che i genitori possono suddividere tra loro;
  • il limite massimo complessivo è quindi di 9 mesi di congedo indennizzato.

Entro quando può essere utilizzato?

Il congedo parentale può essere fruito:

  • entro il 12° anno di vita del figlio;
  • entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

A quanto ammonta l’indennità?

L’indennità è pari al 30% del reddito utilizzato come base per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata, riferito ai 12 mesi precedenti l’inizio del congedo.

Per avere diritto all’indennità è necessario:

  • avere almeno una mensilità di contribuzione, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva prevista per maternità e congedo parentale, accreditata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo;
  • astenersi effettivamente dall’attività lavorativa durante il periodo richiesto.

Il congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata non può essere fruito a ore.

Congedo parentale per i lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il congedo parentale presenta regole specifiche.

Se entrambi i genitori sono lavoratori autonomi:

  • ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale;
  • il limite massimo è quindi di 6 mesi complessivi, se entrambi ne usufruiscono.

Entro quando può essere utilizzato?

Il congedo deve essere fruito:

  • entro il primo anno di vita del figlio;
  • oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per la madre, il congedo può essere utilizzato al termine del periodo di maternità indennizzato. Per il padre, invece, il diritto decorre dalla nascita del figlio oppure dall’ingresso del minore in famiglia.

A quanto ammonta l’indennità?

L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per la categoria di appartenenza ed è riconosciuta solo in caso di effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Anche per i lavoratori autonomi il congedo parentale non può essere fruito in modalità oraria.

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Il servizio è gratuito per gli iscritti CGIL
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I documenti e come fare domanda di congedo all'INPS

Per ottenere la tutela economica, il lavoratore deve presentare un’apposita istanza all’INPS. La corretta presentazione delle domande di congedo è fondamentale per evitare ritardi nei pagamenti.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente per via telematica e deve essere presentata prima dell’inizio del periodo di congedo, dando un preavviso al datore di lavoro di almeno 5 giorni (che si riduce a 2 giorni se chiesto in modalità oraria. Poiché si tratta di un’astensione facoltativa dal lavoro, non sono indennizzabili i giorni di congedo successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I documenti necessari per istruire la pratica includono:

  • Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente e dell’altro genitore (i dati dell’altro genitore non sono necessari nel caso in cui il figlio sia affidato esclusivamente al genitore richiedente);
  • Dati anagrafici e codice fiscale del figlio.
  • In caso di adozione o affidamento, copia del provvedimento che attesta la data di ingresso in famiglia.
  • Indicazione precisa dei giorni o del periodo di astensione che si intende fruire.
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Domande Frequenti / FAQ

Come funziona la fruizione oraria dei congedi

Il congedo parentale a ore consente ai genitori di astenersi dal lavoro per singole ore durante la giornata lavorativa. La fruizione oraria dei congedi è regolata dai contratti collettivi nazionali (CCNL). In assenza di specifica regolamentazione, la legge prevede che il congedo sia fruito per figli in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente. Il preavviso per la fruizione del congedo parentale a ore è di almeno 2 giorni prima dell’inizio del congedo.

Il congedo per malattia del figlio e il prolungamento del congedo parentale

I genitori hanno diritto di astenersi per i periodi di malattia del figlio. Questo tipo di tutela, diversa dal congedo parentale, non presenta limiti di tempo per i figli fino a 3 anni di vita. Tra i 3 e gli 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore può usufruire del congedo per malattia del figlio nel limite di 5 giorni all’anno. Questo periodo non è indennizzato, ma giustifica l’assenza. Per ottenerlo, è necessario che il pediatra del servizio sanitario nazionale invii il relativo certificato all’INPS e il lavoratore presenti un’apposita richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. In caso di figli con disabilità grave, è previsto il prolungamento del congedo parentale, richiedibile dopo il congedo di maternità e i successivi mesi di congedo parentale, ed è fruibile fino ai 14 anni di vita del bambino. Sul piano economico, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione. La durata massima complessiva tra congedo parentale ordinario e il prolungamento è di tre anni.

Cosa sono i contatori dei congedi

Per verificare quante giornate rimangono a disposizione, l’INPS mette a disposizione all’interno del proprio portale il servizio consulta contatori congedo parentale. Questo strumento consente sia alla lavoratrice che al padre di monitorare i giorni di congedo parentale già fruiti