Assegno ordinario di invalidità
Quando sopraggiungono gravi problemi di salute, poter contare su una tutela previdenziale fa la differenza per la serenità di una famiglia. Se un’infermità fisica o mentale riduce in modo significativo la capacità di svolgere il proprio lavoro lo Stato prevede una specifica prestazione economica: l’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI). Questa misura, pagata dall’INPS, aiuta i lavoratori ad affrontare le difficoltà quotidiane senza imporre l’interruzione completa dell’attività lavorativa.
Il Patronato Inca CGIL Lombardia è a tua disposizione per verificare i contributi, valutare i requisiti sanitari e guidarti nella presentazione della domanda. Ti ricordiamo che l’invio telematico della pratica è gratuito.

Cos'è l'Assegno ordinario di invalidità
L’Assegno Ordinario di Invalidità (spesso abbreviato in AOI) è una prestazione economica previdenziale erogata dall’INPS. Per evitare ritardi o risposte negative, è essenziale non fare confusione con l’invalidità civile.
- L’Assegno Ordinario di Invalidità: ha natura previdenziale. Spetta a chi possiede una posizione assicurativa attiva con contributi versati durante la vita lavorativa. Non dipende dall’ISEE e consente di continuare a lavorare, sebbene l’importo possa subire riduzioni in base al reddito da lavoro conseguito.
- L’Invalidità Civile: è una misura puramente assistenziale. Non richiede una storia lavorativa ed è concessa esclusivamente in base al grado di invalidità accertato e a limiti di reddito personale molto bassi.
In sintesi, l’AOI tutela chi lavora e ha versato contributi all’ente previdenziale, mentre l’invalidità civile è un aiuto dello Stato per chi si trova in stato di necessità economica e di salute.
0 €
Il servizio è gratuito
SCADENZA
90 giorni dal rilascio da parte del medico curante del certificato medico telematico SS3 L. 222/1984

Chi ha diritto all'assegno
Il diritto a percepire l’Assegno Ordinario di Invalidità spetta ai lavoratori che rispettano precisi requisiti medici e assicurativi stabiliti dalla Legge.
I requisiti medici e contributivi
Per accedere alla misura, il richiedente deve soddisfare contemporaneamente due condizioni:
- Requisito medico (riduzione della capacità lavorativa): la persona deve presentare un’infermità fisica o mentale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
- Requisito contributivo (l’anzianità assicurativa): il lavoratore deve risultare iscritto all’assicurazione generale obbligatoria e aver maturato almeno 5 anni di contributi complessivi (pari a 260 settimane di contribuzione), di cui almeno 3 anni di contributi (pari a 156 settimane) devono essere stati versati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La misura si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi da questa specifica prestazione, in quanto coperti da differenti tutele di inabilità.
Il calcolo dell’assegno e l’integrazione al minimo
L’importo mensile dell’assegno viene calcolato dall’INPS applicando le regole del sistema previdenziale (misto o contributivo) sulla base dei contributi effettivamente accreditati nella storia del lavoratore.
Nel caso in cui l’assegno calcolato risulti di importo molto basso, la legge ne consente l’integrazione. Per l’anno in corso, l’importo del trattamento minimo è pari a 611,85 euro mensili.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025 e delle successive istruzioni operative emanate dall’INPS (Circolare n. 20 del 25 febbraio 2026), si è stabilito che l’integrazione al trattamento minimo si applica anche agli assegni calcolati esclusivamente con il sistema contributivo (ovvero per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995). L’accesso a questa integrazione dipende dai redditi personali e da quelli del coniuge, con limiti reddituali che variano annualmente.
Durata, rinnovo e cumulo con l’attività lavorativa
L’Assegno Ordinario di Invalidità ha caratteristiche precise per quanto riguarda la sua stabilità nel tempo:
- Validità triennale: la prestazione viene concessa per un periodo di tre anni.
- La domanda di rinnovo: prima del termine dei tre anni, il lavoratore deve presentare una richiesta all’INPS per confermare lo stato di invalidità.
- Conferma definitiva: dopo che sono stati approvati tre riconoscimenti consecutivi (ossia la concessione iniziale più due rinnovi, per un totale di sei anni), l’assegno viene confermato in modo definitivo. Da quel momento non occorre più presentare domande triennali di rinnovo, fermo restando che l’INPS può comunque disporre visite mediche di revisione straordinarie.
- Cumulo e lavoro: l’assegno è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Tuttavia, in caso di superamento di specifiche soglie di reddito (corrispondenti a 4 o 5 volte il trattamento minimo), l’importo mensile dell’assegno subisce delle riduzioni del 25% o del 50%.
- Trasformazione automatica in pensione di vecchiaia: Per i lavoratori iscritti al sistema retributivo (ossia coloro che hanno iniziato a lavorare entro il 31 dicembre 1995), l’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente, a condizione che siano stati maturati i requisiti contributivi richiesti.
Per i lavoratori iscritti esclusivamente al sistema contributivo (ossia coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996), la trasformazione in pensione di vecchiaia avviene alternativamente:
- al compimento dei 67 anni di età (requisito previsto per il 2026), con almeno 20 anni di contribuzione e a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a quello dell’assegno sociale;
- oppure al compimento dei 71 anni di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo della pensione maturata.

I documenti necessari per la domanda
Per avviare la pratica, la prima cosa da fare è rivolgersi al proprio medico curante (o a uno specialista abilitato) per richiedere il certificato medico introduttivo telematico (Modello SS3) che descrive l’infermità fisica o mentale del lavoratore. Il medico invierà il certificato all’INPS e ti rilascerà una ricevuta con un codice identificativo fondamentale per procedere.
Una volta ottenuto il codice dal medico, puoi contattare una delle nostre sedi portando con te i seguenti documenti:
- Un documento d’identitàin corso di validità e il codice fiscale del richiedente.
- Il codice fiscale dell’eventuale coniuge o rappresentante legale(tutore, curatore o amministratore di sostegno).
- La ricevuta del medico curante contenente il codice identificativo del certificato medico SS3.
- Ultima dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF) o autocertificazione dei redditi presunti personali e coniugali.
- Una busta paga recente.
Il codice IBAN del conto corrente intestato o cointestato al richiedente (necessario per l’accredito dell’assegno da parte dell’INPS).

Scarica l'elenco dei documenti

Domande Frequenti / FAQ
Qual è la differenza tra assegno di invalidità e invalidità civile?
L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è una misura previdenziale riservata ai lavoratori con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 anni negli ultimi 5 anni, e con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo. L’invalidità civile è invece una prestazione assistenziale erogata in presenza di patologie invalidanti e condizioni di bisogno economico, indipendentemente dai contributi versati.
Quali sono i requisiti contributivi per richiedere l’AOI?
Il lavoratore deve possedere almeno 5 anni (260 settimane) di contribuzione complessiva nel corso della vita lavorativa, di cui almeno 3 anni (156 settimane) devono essere stati accreditati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
A quanto ammonta l’assegno e c’è un importo minimo garantito?
L’assegno viene calcolato sulla base dei contributi accumulati. Se la quota mensile calcolata è inferiore al trattamento minimo, può essere integrata fino al valore di 611,85 euro mensili (valore per l’anno in corso), nel rispetto dei limiti di reddito stabiliti per Legge.
L’assegno ha una scadenza e come si rinnova?
L’assegno ha una durata iniziale di tre anni e richiede una domanda di rinnovo prima della scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi (sei anni totali), la prestazione diventa definitiva e il lavoratore non è più tenuto alle verifiche triennali periodiche ordinarie.
Posso continuare a lavorare percependo l’assegno?
Sì, l’Assegno Ordinario di Invalidità è compatibile sia con il lavoro dipendente che autonomo. Tuttavia, se i redditi da lavoro superano determinati scaglioni legati al trattamento minimo, l’importo dell’assegno mensile subisce una riduzione del 25% o del 50%.
Fai domanda con il Patronato Inca Lombardia
La gestione delle pratiche INPS e la valutazione dei requisiti reddituali e contributivi richiedono competenze specializzate.
Il Patronato Inca CGIL ti assiste in ogni fase della domanda, controllando il certificato medico, la posizione assicurativa e garantendo che ogni passaggio avvenga in modo corretto, evitando errori che potrebbero compromettere l’esito della richiesta.
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