Pensione di reversibilità
Cos'è
La pensione di reversibilità è la prestazione economica, ottenibile a domanda, spettante ai famigliari del defunto (pensionato o lavoratore assicurato).
L’importo della pensione di reversibilità è variabile in base alla situazione reddituale del coniuge superstite e in virtù del numero dei famigliari aventi diritto. Tuttavia, in via del tutto generale, la prestazione è pari al 60% della pensione percepita (o spettante all’atto del decesso del lavoratore) che, in virtù dei redditi posseduti dal coniuge superstite, può essere ridotto ulteriormente.
La riduzione non si applica se i beneficiare appartengono ad un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.
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Il servizio è gratuito
CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto alla pensione di reversibilità:
- Il coniuge superstite e l’unito civilmente superstite.
- Il coniuge divorziato solo se titolare dell’assegno divorzile e qualora non avesse contratto nuove nozze.
- I figli minori o inabili anche se maggiorenni.
- I figli maggiorenni studenti (fino a 26 anni d’età).
- I nipoti minori se a carico del defunto.
- I genitori se a carico del defunto e privi di pensione.
- I fratelli celibi inabili e le sorelle nubili inabili se a carico del defunto e privi di pensione.
Sulla pensione di reversibilità può essere erogato, a domanda, il trattamento di famiglia che ha subito una parziale modifica in funzione dell’entrata in vigore, a far data dal 01/03/2022, dell’assegno unico universale. Pertanto, se all’interno del nucleo familiare del pensionato sono presenti i beneficiari dell’assegno unico universale, per tali componenti dovrà essere trasmessa la domanda di assegno unico universale. Sarà sempre possibile, entro il termine prescrizionale di 5 anni, presentare la domanda di assegno al nucleo familiare per i periodi precedenti la data del 01/03/2022.
Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.
Defunto lavoratore assicurato
In questo caso, la pensione di reversibilità è ottenibile qualora il defunto lavoratore assicurato poteva far valere all’atto del decesso:
- 15 anni di contribuzione in tutta la vita lavorativa.
Oppure
- 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data di decesso.
DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE LA PRATICA
Carta d'identità e codice fiscale del richiedente
Carta d'identità e codice fiscale del coniuge defunto
Codice fiscale dei figli minorenni o studenti o disabili
Autodichiarazione dello stato di famiglia
Autodichiarazione dello stato dello status di studente
Eventuali verbali di invalidità civile e Legge n. 104/1992
Coniuge superstite separato/divorziato
Sentenza di separazione/divorzio