Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati
Cos'è
L’indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati è pagata dall’INPS ai lavoratori rimpatriati, che hanno lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) e che hanno perso involontariamente il posto di lavoro o a cui non è stato rinnovato il contratto.
La prestazione ha una durata massima di 180 giorni e l’importo è pari al 30% della retribuzione mensile convenzionale fissata annualmente con decreto ministeriale.
L’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati decorre:
- Dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso.
- Dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.
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Il servizio è gratuito
CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto alla prestazione di disoccupazione i lavoratori italiani rimpatriati in possesso dei seguenti requisiti:
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Il rimpatrio sia avvenuto entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sia stata resa entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.