Assegno ordinario d’invalidità
Cos'è
L’assegno ordinario d’invalidità è una prestazione economica calcolata in relazione ai contributi versati e concessa al lavoratore invalido affetto da minorazioni psichiche e/o fisichela la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo.
La riduzione della capacità di lavoro viene valutata da un’apposita Commisione medica presente presso l’INPS territorialmente competente.
E’ fondamentale formalizzare anche la domanda amministrativa all’INPS. Non è sufficiente il solo invio, da parte del medico curante, del certificato medico in questione.
L’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con l’attività lavorativa ed è riconosciuto per un periodo di 3 anni ed è confermabile per ulteriori due trienni.
0 €
Il servizio è gratuito
SCADENZA
90 giorni dal rilascio da parte del medico curante del certificato medico telematico SS3 L. 222/1984
CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto all’assegno ordinario d’invalidità i lavoratori privati, autonomi e iscritti alla Gestione Separata INPS che, all’atto della domanda telematica, possano far valere 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni negli ultimi 5 anni.
L’assegno ordinario di invalidità è incompatibile con la percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI e il richiedente dovrà scegliere, all’atto della domanda, se optare tra l’una e l’altra prestazione.
Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.