Previdenza complementare
La previdenza complementare è il sistema di previdenza privata (cosiddetto secondo pilastro) disciplinata dal Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 che consente di integrare la pensione obbligatoria (cosiddetto primo pilastro). È una forma di risparmio previdenziale a cui i lavoratori possono aderire per costruire nel tempo una rendita aggiuntiva alla pensione pubblica (quella erogata dall’INPS) e mantenere un tenore di vita adeguato al momento del ritiro dal lavoro. L’adesione è libera e volontaria e consente di usufruire di importanti agevolazioni fiscali sui contributi versati e sul trattamento di fine rapporto.
Il Patronato INCA è convenzionato con sei Fondi di previdenza complementare:
- Arco, per i lavoratori dei settori del legno e dell’edilizia;
- Fondapi, per i lavoratori di diversi settori delle piccole e medie imprese;
- Perseo Sirio, per i lavoratori del settore pubblico, con esclusione della scuola statale;
- Prevedi, per i lavoratori del settore edile delle imprese artigiane e affini;
- Previdenza Cooperativa, per lavoratori, soci e dipendenti delle imprese cooperative;
- Prevedi Edili, per i lavoratori edili inquadrati con i CCNL del settore dell’edilizia.
Se il tuo contratto di lavoro prevede l’adesione a uno di questi Fondi e aderire alla previdenza complementare, puoi rivolgerti al Patronato INCA Lombardia.

Cos'è la previdenza complementare e come funziona
Il sistema si basa su una contribuzione volontaria a carico del lavoratore e, nei contratti collettivi, a carico del datore di lavoro, a cui si aggiunge la destinazione del TFR (trattamento di fine rapporto) che matura dopo l’adesione.
I contributi versati vengono investiti nei mercati finanziari da gestori specializzati al fine di generare un rendimento nel medio e lungo periodo. L’iscritto può scegliere il comparto di investimento più adatto alle proprie esigenze, optando per linee garantite, bilanciate o azionarie. Tutte le forme pensionistiche sono vigilate dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), l’autorità amministrativa indipendente che garantisce la trasparenza e la correttezza della gestione. Esistono diverse tipologie di strumenti pensionistici, tra cui:
- fondi pensione negoziali (o chiusi), istituiti da contratti collettivi nazionali di lavoro; ad oggi gli unici che prevedono il contributo datoriale.
- fondi pensione aperti, creati da banche o assicurazioni e destinati a tutti i lavoratori;
- piani individuali pensionistici (PIP), attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale;
- fondi preesistenti, ovvero le forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 e regolate da vecchi accordi.
I versamenti confluiscono in una posizione individuale intestata al singolo iscritto. Al maturare dei requisiti previsti per il pensionamento pubblico, la posizione maturata può essere liquidata secondo le regole previste:
- in capitale (soluzione unica o frazionata);
- in rendita mensile o con scadenze definite.
0 €
Il servizio è gratuito

Chi ha diritto ad aderire al fondo pensione
Possono decidere di aderire alla previdenza complementare tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza: dipendenti privati, dipendenti delle amministrazioni pubbliche, soci lavoratori di cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti. La normativa consente di iscrivere anche i familiari fiscalmente a carico.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’adesione può avvenire in modo esplicito oppure tramite il meccanismo del silenzio-assenso. Fino al 30 giugno 2026 entro sei mesi dall’assunzione, il lavoratore doveva esprimere la propria scelta sulla destinazione del TFR. Se il lavoratore non esprimeva la sua scelta il TFR maturando era trasferito automaticamente alla forma di previdenza complementare prevista dai contratti collettivi (fondo pensione negoziale di categoria se presente) o al fondo pensione complementare residuale gestito dall’INPS (noto come FondInps).
La Legge di Bilancio n 199/2025 ha ridotto dal 1° luglio da 6 mesi a 60 giorni , per i lavoratori nuovi assunti di 1° occupazione l’adesione automatica.
Di seguito si riportano i dati fiscali e di contribuzione per l’anno 2026:
Perchè aderire ad un fondo di Previdenza Complementare
- per integrare la pensione pubblica: negli anni, a seguito delle riforme pensionistiche il tasso di sostituzione (ultima busta paga /primo assegno pensionistico) sarà minore e non consentirà di mantenere lo stesso tenore di vita
- per avere il contributo datoriale (nel caso di fondi contrattuali) che in nessun altro modo viene erogato, anche con la sola contribuzione minima lavoratore, negli anni si perdono migliaia di euro
- per le agevolazioni fiscali per sé e i propri familiari a carico.
Perché scegliere i fondi chiusi (negoziali) e non aperti o PIP
I fondi negoziali chiusi:
- Sono senza fini di lucro;
- Sono gli UNICI che prevedono, oltre al contributo lavoratore, il contributo del datore di lavoro nella misura prevista dal Contratto Nazionale di lavoro applicato;
- Hanno una tassazione delle prestazioni in uscita (no anticipi) che varia dal 15 al 9% in base all’anzianità di iscrizione al fondo;
- Hanno costi di gestione molto bassi per l’iscritto;
- Sono controllati da COVIP (commissione vigilanza fondi pensione) per investimenti etici e sostenibili.
Una ricerca comparativa ha evidenziato una differenza tra fondi chiusi PIP e fondi aperti, a parità di versamento, anche del 34% tra costi di gestione e tassazione.
Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026
Per le nuove assunzioni è stato introdotto la compilazione del modello TFR3
Al momento della nuova assunzione è fondamentale distinguere tre diverse situazioni.
- Lavoratore di prima assunzione
Si tratta del lavoratore dipendente del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. Per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026 opera il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Il lavoratore dispone comunque di 60 giorni dalla data di prima assunzione per esercitare una scelta diversa. In assenza di una scelta entro tale termine, l’adesione automatica produce i propri effetti. - Lavoratore non di prima assunzione che non ha in essere un’adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR
In questo caso non opera il nuovo meccanismo di adesione automatica. Il TFR continua a essere regolato secondo l’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, è versato al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere successivamente questa scelta e di destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare tramite apposita adesione. - Lavoratore non di prima assunzione che ha già in essere un’adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR
Questa è una delle novità più rilevanti. Il lavoratore dispone di 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando dalla data di assunzione. In assenza di una scelta entro tale termine, opera il meccanismo di adesione automatica. In questa fattispecie il lavoratore non può scegliere di mantenere il nuovo TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice civile.
Come viene individuata la forma pensionistica nell’adesione automatica
La forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica è, in primo luogo, quella collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora siano presenti più forme pensionistiche collettive applicabili, la forma di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
In assenza degli accordi o dei contratti collettivi previsti dalla disciplina, la destinazione avviene verso la forma pensionistica complementare residuale individuata dal decreto ministeriale 31marzo 2020, n. 85.
La centralità della contrattazione collettiva rende particolarmente importante verificare, per ciascun CCNL applicato, quale sia la forma pensionistica di riferimento e quali siano le misure di contribuzione previste.
Cosa comporta l’adesione automatica
L’adesione automatica non riguarda esclusivamente il TFR. Secondo quanto previsto dagli accordi e dai contratti collettivi applicabili, comporta la devoluzione del TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria qualora la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale. Il TFR può essere devoluto in misura diversa dall’intero importo nei casi e nelle misure consentiti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa.

I documenti necessari per presentare la domanda
Per procedere con l’adesione al Fondo convenzionato, sono necessari i seguenti documenti:
- Carta d’identità e codice fiscale del richiedente
- Contratto d’assunzione
- Busta paga

Scarica l'elenco dei documenti

Domande frequenti e FAQ sulla previdenza integrativa
Quali sono le forme di previdenza complementare?
Le forme pensionistiche si suddividono principalmente in fondi chiusi (negoziali), fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici (PIP) realizzati tramite contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
Si può ritirare il capitale prima della pensione?
La legge consente di richiedere anticipazioni sulla posizione maturata per specifiche esigenze di vita, come le spese sanitarie straordinarie (fino al 75% in qualsiasi momento), l’acquisto della prima casa per sé o per i figli (fino al 75% dopo 8 anni di partecipazione) o per ulteriori motivi personali (fino al 30% dopo 8 anni). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è possibile riscattare la posizione accumulata.
Cosa succede al TFR se non scelgo?
Se entro sei mesi dall’assunzione il dipendente non esprime alcuna preferenza, si applica la regola del silenzio-assenso. Il TFR è trasferito al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo applicato presso il datore di lavoro. Se sono presenti più fondi, il datore di lavoro deve destinare il TFR a quello individuato d’intesa con le rappresentanze sindacali, o in alternativa a FondInps.
Quali novità normative riguardano la previdenza complementare?
Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 prevedono una maggiore flessibilità nelle opzioni di riscatto e aggiornamenti sulle modalità di destinazione automatica del TFR per i neoassunti. Le nuove regole puntano a incentivare l’adesione dei giovani e del settore pubblico, rendendo omogenei i benefici di tassazione per favorire il risparmio pensionistico integrativo.
Fai domanda con il Patronato Inca Lombardia
I funzionari del Patronato INCA Lombardia offrono assistenza per l’adesione ai Fondi di previdenza complementare convenzionati, supportando gli interessati nella compilazione e nell’inoltro della relativa pratica.
Puoi contattare direttamente la sede territoriale più vicina o accedere all’area riservata della nostra piattaforma online DigitaCGIL.