Infortunio sul lavoro: guida a tutela e indennità INAIL
L’infortunio sul lavoro è un evento improvviso che si verifica durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e provoca un danno alla salute del lavoratore. Per tutelare chi lavora, l’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, garantendo prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative nei casi previsti dalla Legge.
Se hai subito un infortunio sul lavoro, il Patronato Inca Lombardia ti assiste in tutte le fasi della pratica, avvalendosi anche della collaborazione di medici e legali convenzionati. Ti supportiamo nella verifica del grado di menomazione riconosciuto dall’INAIL, nel controllo della correttezza delle prestazioni economiche spettanti e nell’eventuale presentazione di ricorsi.
Inoltre, ti offriamo assistenza per la tutela del tuo diritto al risarcimento del danno differenziale, cioè dell’eventuale danno non integralmente coperto dall’indennizzo riconosciuto dall’INAIL, nei casi previsti dalla normativa.

Cos'è l'infortunio sul lavoro e quando viene indennizzato
Per capire cosa si intende per infortunio sul lavoro, occorre analizzare la normativa di riferimento. L’art. 2 del DPR 1124/1965 (Testo Unico) definisce come infortunio sul lavoro l’evento che si verifica per causa violenta in occasione di lavoro e che provoca la morte oppure un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea assoluta con assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Perché un evento sia riconosciuto come infortunio sul lavoro devono quindi essere presenti tre elementi fondamentali: l’occasione di lavoro, la causa violenta e la lesione.
In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL eroga l’indennità per inabilità temporanea assoluta quando l’infortunio comporta un’astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
Il trattamento economico decorre dal quarto giorno successivo all’evento lesivo e viene corrisposto fino alla guarigione clinica o alla stabilizzazione dei postumi, sulla base della certificazione medica.
Il giorno dell’infortunio resta a carico del datore di lavoro, così come il trattamento economico previsto per il secondo e il terzo giorno, secondo la normativa vigente e le disposizioni del contratto collettivo applicabile.
L’indennità corrisponde al 60% della retribuzione media giornaliera e viene calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni immediatamente precedenti l’evento infortunistico.
Per capire cosa si intende per infortunio sul lavoro, occorre analizzare la normativa di riferimento. Per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi lesione originata da causa violenta. L’ordinamento definisce l’infortunio sul lavoro come un evento lesivo che si verifica in “occasione di lavoro” e che deriva da una causa violenta. Tale evento deve causare un’inabilità temporanea superiore a tre giorni. La tutela opera in caso di invalidità permanente, e nei casi più gravi, per gli infortuni mortali sul lavoro, l’INAIL eroga rendite ai superstiti. Per poter parlare di infortunio sul lavoro devono coesistere il nesso causale e la causa violenta.
L’indennizzo INAIL copre i giorni di prognosi indicati nel certificato medico. Per ottenere le prestazioni previste, l’infortunio deve comportare un’astensione per più di tre giorni di inabilità. Il giorno dell’incidente sul lavoro è a carico del datore di lavoro. L’indennità per inabilità temporanea si calcola sulla base della retribuzione media giornaliera del dipendente.
Di seguito viene riportato lo schema di ripartizione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta:
Le differenze con la malattia professionale
La prima e fondamentale differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale riguarda la causa dell’evento lesivo. Nell’infortunio, infatti, il danno deriva da una causa violenta, ossia da un fattore esterno che agisce con intensità e in un arco di tempo limitato, provocando una lesione immediatamente individuabile. La causa violenta è generalmente caratterizzata da un evento improvviso, fortuito ed esterno all’organismo del lavoratore. Al contrario, nella malattia professionale l’evento lesivo non è riconducibile a un episodio istantaneo, ma all’azione lenta, graduale e progressiva di un agente nocivo, la cui esposizione si protrae nel tempo, rendendo spesso impossibile individuare con precisione il momento in cui si è verificata la lesione.
È opportuno distinguere tra infortunio sul lavoro e infortunio in itinere, così come chiarire le differenze con la malattia professionale. L’infortunio si caratterizza per una causa violenta e immediata che produce un danno istantaneo. La malattia professionale deriva invece da una causa lenta e progressiva nel tempo, legata all’esposizione a fattori nocivi sul luogo di lavoro. In entrambi i casi, l’Istituto Nazionale eroga le tutele previste dal Testo Unico sulla sicurezza approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni ministeriali puntano a favorire la prevenzione nei luoghi di lavoro.
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Chi ha diritto alla tutela e all'assicurazione obbligatoria
La tutela INAIL spetta a tutti i lavoratori che svolgono un’attività lavorativa manuale o che sono esposti ai rischi connessi all’uso di macchinari o impianti. L’obbligo assicurativo copre i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci di cooperative, gli studenti durante le attività didattiche e i lavoratori autonomi che svolgono specifiche attività ad alto rischio.
La tutela assicurativa garantita dall’INAIL è riconosciuta ai lavoratori che, nello svolgimento della propria attività, sono esposti ai rischi previsti dalla legge, in particolare quelli derivanti dall’esecuzione di lavorazioni manuali o dall’utilizzo di macchinari, impianti e attrezzature. L’assicurazione obbligatoria comprende, tra gli altri, i lavoratori subordinati, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, gli studenti durante lo svolgimento di attività didattiche che comportino un rischio specifico e, nei casi espressamente previsti dalla normativa, alcune categorie di lavoratori autonomi impiegati in attività particolarmente rischiose.
Nel corso del tempo, l’ambito di applicazione della tutela INAIL si è progressivamente ampliato, estendendosi a un numero sempre maggiore di soggetti e categorie di lavoratori. Tale evoluzione riflette l’obiettivo di garantire una protezione più ampia contro i rischi derivanti dall’attività lavorativa, includendo non solo le figure tradizionalmente tutelate, ma anche nuove categorie esposte a specifici rischi professionali.
L’INAIL indennizza il danno biologico se l’incidente determina un’invalidità permanente pari o superiore al 6 per cento. Per invalidità inferiori non è previsto alcun indennizzo economico a titolo di danno biologico permanente. Se la lesione comporta limitazioni fisiche persistenti, puoi valutare anche le tutele previste per l’ordine ordinario di invalidità civile.
La tutela per l’infortunio in itinere
L’INAIL tutela anche l’infortunio in itinere, cioè l’evento lesivo che si verifica durante gli spostamenti necessari collegati all’attività lavorativa. La tutela riguarda principalmente il normale percorso tra l’abitazione e il luogo di lavoro, ma si estende anche al tragitto tra due luoghi di lavoro o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione dei pasti, quando non sia disponibile una mensa aziendale o un servizio convenzionato.
Per il riconoscimento dell’indennizzo, il percorso deve essere abituale e collegato all’attività lavorativa, senza interruzioni o deviazioni ingiustificate. L’utilizzo di un mezzo privato è ammesso solo quando risulti necessario o adeguatamente motivato.
La tutela si applica anche in caso di lavoro agile, purché l’evento sia riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Sono escluse dalla copertura INAIL le deviazioni o interruzioni determinate esclusivamente da motivi personali e non giustificate da esigenze lavorative o situazioni di necessità.
L’assicurazione INAIL copre l’infortunio in itinere, ovvero l’incidente che si verifica nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Si definisce infortunio sul lavoro e infortunio in itinere l’evento accaduto sul percorso abituale. Questa tutela opera a condizione che il lavoratore percorra il tragitto normale negli orari di lavoro. La tutela opera anche per lo svolgimento del lavoro a casa o in modalità agile. Il percorso non deve subire interruzioni o deviazioni ingiustificate. L’uso del mezzo privato è ammesso solo se strettamente necessario. In caso di uso della bicicletta, la tutela si applica sempre sul percorso stradale o sulle piste ciclabili. I lavoratori infortunati possono accedere anche a specifiche prestazioni sanitarie integrative, tra cui le cure termali INAIL.

I documenti necessari per la denuncia di infortunio
Per presentare la denuncia di infortunio, il lavoratore deve generalmente fornire:
- documento di identità e codice fiscale;
- certificato medico di infortunio con diagnosi e prognosi;
- dati del datore di lavoro e del rapporto lavorativo;
- informazioni sull’evento (data, luogo, modalità e circostanze dell’infortunio);
- eventuali dati di testimoni o documentazione aggiuntiva utile.
In caso di infortunio in itinere possono essere richieste anche informazioni relative al percorso effettuato e alle modalità dello spostamento. Il patronato utilizza la documentazione raccolta per trasmettere la pratica all’INAIL e assistere il lavoratore nella richiesta delle prestazioni previste.
Per presentare la denuncia di infortunio sul lavoro e avviare la tutela previdenziale, occorre documentare il fatto. La comunicazione di infortunio all’ente assicurativo richiede specifici documenti per descrivere le cause e le circostanze dell’evento. Il certificato al datore di lavoro deve essere consegnato prontamente per consentire la trasmissione della pratica.
Il lavoratore deve raccogliere e fornire al datore di lavoro i seguenti documenti:
- copia del documento di identità in corso di validità del lavoratore infortunato;
- primo certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria con diagnosi e giorni di prognosi;
- copia del certificato telematico per l’eventuale prolungamento del periodo di inabilità;
- coordinate IBAN del conto corrente per l’accredito dell’indennità da parte dell’ente previdenziale.

Scarica l'elenco dei documenti

Domande frequenti e FAQ sull'infortunio sul lavoro
Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di incidente infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro. Questo obbligo sussiste per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Il dipendente deve poi recarsi al pronto soccorso o presso una struttura sanitaria per ottenere il certificato medico di infortunio. Il medico trasmette il documento all’INAIL per via telematica.
Quali sono gli obblighi di comunicazione?
Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio sul lavoro all’INAIL per via telematica. In caso di prognosi superiore a tre giorni, il datore deve adempiere a tale obbligo entro due giorni da quando ha ricevuto il certificato. In caso di infortunio mortale, la comunicazione all’ente assicurativo deve avvenire entro 24 ore. Le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Chi si occupa di indennizzare i giorni di astensione?
I primi tre giorni di astensione sono pagati da parte del datore di lavoro. A partire dal quarto giorno successivo a quello dell’incidente, spetta all’INAIL erogare l’indennità giornaliera temporanea per i giorni di prognosi prescritti, fino alla guarigione.
Il lavoratore in infortunio è soggetto alle visite fiscali?
I lavoratori in infortunio sul lavoro non sono soggetti alle fasce di reperibilità previste per la malattia ordinaria. Tuttavia, l’INAIL o il datore di lavoro possono disporre controlli medici per verificare lo stato di salute e l’andamento della guarigione.
Fai domanda con il Patronato Inca Lombardia
La gestione di una pratica per infortunio sul lavoro richiede il rispetto di precise scadenze e un’attenta valutazione degli aspetti medico-legali e amministrativi. Gli operatori del Patronato INCA Lombardia offrono assistenza al lavoratore nella verifica dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previste dall’INAIL, nella predisposizione della documentazione e, quando necessario, nella presentazione di eventuali ricorsi contro i provvedimenti dell’Istituto.
Il Patronato supporta inoltre il lavoratore nella verifica della corretta valutazione del danno biologico e dell’eventuale riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti, garantendo assistenza in ogni fase della procedura.
È possibile richiedere una consulenza registrandosi alla piattaforma online DigitaCGIL oppure rivolgendosi direttamente alla sede INCA Lombardia più vicina. Gli operatori accompagneranno il lavoratore lungo tutto il percorso della pratica, con l’obiettivo di tutelare i suoi diritti e garantire il pieno accesso alle prestazioni previste dalla normativa.